La manutenzione è il titolo dell’art. 4 del Dm 9 marzo 2015 sugli ascensori a esercizio pubblico, per la cui buona conservazione e regolare funzionamento deve essere eseguita, appunto, un’attività di manutenzione che va a affidata:
- “a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del Dpr 1767/1951;
- a ditta abilitata ai sensi della L. 46/1990 , che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato”.
Delle verifiche e prove periodiche agli impianti si occupa, invece, l’art. 5 del Dm. La loro esecuzione è diretta ad accertare:
a) il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto;
b) l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.
Così, ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell’esercizio, deve effettuare una o più corse di prova a vuoto. E almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell’esercizio sottopone l’impianto ai controlli e alle prove previste delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008**. I risultati dei controlli e delle prove vanno inseriti nel libretto dell’ascensore, sottoscritti sia dal manutentore che dal Responsabile dell’esercizio.