La manutenzione è il titolo dell’ art. 4 del Dm 9 marzo 2015 sugli ascensori a esercizio pubblico, per la cui buona conservazione e regolare funzionamento deve essere eseguita, appunto, un’attività di manutenzione che va a affidata: “a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del Dpr 1767/1951 ; a ditta abilitata ai sensi della L. 46/1990 , che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato”. Delle verifiche e prove periodiche agli impianti si occupa, invece, l’art. 5 del Dm. La loro esecuzione è diretta ad accertare: a) il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto; b) l’ avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche. Così, ogni giorno , prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell’esercizio, deve effettuare una o più corse