Sicurezza sul Lavoro: i nuovi obblighi formativi dopo l'Accordo Stato-Regioni 2025
Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Sole 24 Ore (22 dicembre 2025), il panorama della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito una profonda trasformazione a seguito del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Il principio della formazione preventiva
La novità principale introdotta dall'Accordo, entrato in vigore il 24 maggio 2025, riguarda la tempistica della formazione. È stata infatti eliminata la precedente prassi che consentiva di completare l’iter formativo entro 60 giorni dall'assunzione.
Attualmente, il principio generale stabilisce che la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi l’attività lavorativa. Le ore dedicate ai corsi sono a tutti gli effetti equiparate a ore di lavoro e devono essere regolarmente retribuite.
La deroga per il settore turismo e somministrazione
In fase di conversione del decreto legge 159/2025 (conclusasi il 18 dicembre 2025), il legislatore ha introdotto una deroga specifica per far fronte alle esigenze di comparti ad alta vocazione stagionale.
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), la formazione e l'addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Tale deroga si applica esclusivamente alle attività classificate a "basso rischio" e non riguarda le mansioni per le quali il Testo Unico impone abilitazioni specifiche (come l'uso di attrezzature particolari).
Questo per "consentire a comparti ad altissima vocazione stagionale di essere operativi senza rimanere intrappolati in rigidità organizzative incompatibili con cicli di lavoro brevissimi e picchi occupazionali concentrati. È una risposta pragmatica a un problema reale, non una sanatoria generalizzata."
"Resta però un confine invalicabile.
(...) la formazione abilitante deve restare preventiva, senza eccezioni. Nessuna stagionalità, nessun Ateco può giustificare l’utilizzo di lavoratori non abilitati su attrezzature o attività ad alto rischio.
(...) il legislatore introduce una deroga mirata, che va gestita con attenzione per evitare letture estensive e scorciatoie pericolose."
Nuovi profili formativi e periodicità
L'Accordo 2025 ha ridefinito la durata e la frequenza di aggiornamento per diverse figure aziendali:
- Lavoratori: Formazione generale (4 ore) e specifica (4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio). L'aggiornamento è quinquennale (6 ore).
- Preposti: La formazione base è stata elevata a 12 ore (rispetto alle precedenti 8). L’aggiornamento diventa biennale (6 ore), con obbligo di svolgimento in presenza o modalità sincrona.
- Datori di Lavoro: È stato introdotto un corso specifico obbligatorio di 16 ore. Per le aziende già attive, l'obbligo deve essere assolto entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (entro il 24 maggio 2027).
- Spazi Confinati: Formazione specifica della durata di 12 ore.
La nostra offerta formativa
Per supportare le aziende nell'adempimento di questi nuovi e stringenti obblighi, eroghiamo l'intera gamma di corsi previsti dalla normativa vigente e dai nuovi standard dell'Accordo Stato-Regioni 2025:
- Corsi per Datori di Lavoro (nuovo modulo da 16 ore);
- Corsi per Preposti (nuovo modulo da 12 ore e aggiornamento biennale);
- Formazione Generale e Specifica per lavoratori (Rischio Basso, Medio e Alto);
- Corsi Antincendio e Primo Soccorso;
- Abilitazioni per attrezzature di lavoro e formazione per rischi particolari (es. Spazi Confinati).
La programmazione dei corsi è strutturata per garantire alle imprese la necessaria prevenzione tecnica e normativa, evitando i rischi sanzionatori legati alla mancata formazione preventiva dei neoassunti.

Riferimenti: Articolo "Sicurezza, la formazione inizia dall’assunzione - Deroga per il turismo", di Barbara Garbelli, Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2025.