Il 15 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolare n. 674. Il documento contiene direttive tecniche per l’applicazione delle norme antincendio nelle attività di somministrazione di cibi e bevande e nei locali destinati all'intrattenimento. L’obiettivo è assicurare un’interpretazione omogenea delle norme su scala nazionale, supportando titolari e tecnici nel classificare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.
DISTINZIONE TRA PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI DI SPETTACOLO
La nuova circolare fornisce indicazioni pratiche ai Comandi dei Vigili del Fuoco per distinguere, sotto il profilo della sicurezza, la semplice somministrazione (bar e ristoranti) dalle attività di pubblico spettacolo come sale da ballo o discoteche. La corretta classificazione è determinante, poiché l'inquadramento normativo comporta obblighi differenti stabiliti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
COSA CAMBIA PER BAR E RISTORANTI
In base alle linee guida della circolare 674/2026, i bar e i ristoranti non rientrano direttamente tra le attività soggette ai controlli del D.P.R. 151/2011, non essendo elencati nell'Allegato I. Tuttavia, gli obblighi scattano se tali esercizi:
si trovano all’interno di strutture soggette a specifiche regole tecniche (es. centri commerciali o complessi polifunzionali);
utilizzano impianti di riscaldamento o produzione calore con potenza superiore a 116 kW.
In questi casi, le procedure antincendio vanno seguite a prescindere dalla tipologia di locale.
OBBLIGO DI REDIGERE PIANO DI EMERGENZA
Il documento ribadisce che la valutazione del rischio incendio deve tenere conto della capienza massima di persone presenti. Quando l'affollamento supera le 50 unità, scatta l'obbligo di redigere il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e del D.Lgs. 81/2008 (obbligo previsto anche per i luoghi con almeno 10 dipendenti). Oltre alla categoria normativa, è dunque essenziale garantire che il locale possa gestire l'esodo in sicurezza in base al numero di persone ospitate.
KARAOKE E MUSICA DAL VIVO
Viene chiarito che la musica dal vivo o il karaoke non trasformano automaticamente la natura del locale: se restano attività secondarie rispetto alla ristorazione, l'esercizio rimane un bar o un ristorante. Le regole tecniche del pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) escludono infatti i locali dove la musica non prevede ballo o spettacolo organizzato, purché non vi siano sale allestite appositamente e la capienza resti sotto le 100 persone.
Il punto di svolta è la “trasformazione funzionale”: se l’intrattenimento diventa l'attività principale o richiede modifiche strutturali (impianti, layout o gestione dei flussi), è necessario rivedere l'inquadramento. In tali circostanze, potrebbero applicarsi le norme per i locali di pubblico spettacolo e la relativa RTV V.15 del Codice.
COSA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio deve considerare scenari reali, analizzando:
l'organizzazione degli arredi e degli spazi;
l'uso di sistemi audio/video professionali;
l'efficienza delle vie di fuga e della segnaletica;
la presenza di materiali infiammabili.
Questi parametri, integrati con il D.M. 3 settembre 2021, mirano a garantire misure di protezione adeguate ai rischi specifici, evitando interpretazioni divergenti e aumentando la sicurezza per lavoratori e utenti.