venerdì 10 aprile 2015

Somministrazione transnazionale lavoro, “contratti rumeni”, circolare Ministero del Lavoro

Contratti rumeni, vigilanza e contrasto comportamenti irregolari e uso di servizi che non rispettano la normativa in materia italiana ed europea. Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota che riporta in allegato la circolare 14 del 9 aprile 2015 Somministrazione trasnazionale di lavoro, attività di vigilanza e campagna informative e indicazioni operativeattraverso la quale sono state inviate indicazioni operative alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e quindi informazioni ai sindacati, alle associazioni imprenditoriali, alle agenzie di somministrazione in merito ai comportamenti sanzionabili

Il documento del quale è mittente la Direzione generale per l’attività ispettiva, intende segnalare il rischio, nei rapporti di lavoro, di incorrere in sanzioni qualora si intenda avvalersi dei servizi di agenzie di somministrazione di altri Stati Ue che “propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di lavoratori interinali con contratto rumeno, assicurando una maggiore flessibilità e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.)”.

Il Ministero evidenza come tali annunci riportino informazioni in contrasto con la disciplina italiana ed europea riguardante il distacco transnazionale e come quindi di conseguenza il ricorso ai servizi enunciati possa dar luogo a sanzioni.

La circolare si sofferma su quindi in maniera dettaglia su aspetti riguardanti le tutele economico-normative nella somministrazione transazionale del lavoro, il rispetto delle agenzie di altri Stati Membri della disciplina prevista per le agenzie italiane (D.Lgs. n. 276/2003), diritto del lavoro interinale, la responsabilità solidale e procede quindi nell’elencare leggi italiane ed europee a tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, del trattamento economico e delle condizioni di lavoro.

La direttiva 2014/67/UE, la 2008/104/Ce, Dlgs 124/2004, Dlgs 66/2003, fino alla 96/71/CE recepita con Dlgs 72/2000 che indica come per i lavoratori distaccati sia doverosa l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa. Ovvero in questo caso dalla contrattazione collettiva italiana che ha quindi valore in merito a lavoro e riposo, ferie, tariffe, salute e sicurezza sul lavoro, discriminazione tra uomo e donna, cessione temporanea di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione.

“In altri termini, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è dunque sancita e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normative che per quelli retributi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore”.

Impianti di Stoccaggio Rifiuti: Obbligo Redazione Piano di Emergenza Interno

Dal  4 dicembre 2018  i gestori di  impianti di stoccaggio rifiuti sono tenuti a predisporre un piano di emergenza interna. Con la Legge ...