STOP alla autocertificazione della valutazione dei rischi

DAL 30 GIUGNO 2012 STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI PER LE VALUTAZIONI DEI RISCHI

Dal 30 giugno 2012 termina la possibilità di "autocertificare"  l’effettuazione della valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), per cui tutti i datori di lavoro che si sono avvalsi di tale facoltà (con numero di dipendenti inferiore a dieci) dovranno necessariamente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Tale obbligo è infatti sancito dallo stesso articolo 29 che ha fissato in tale giorno la scadenza dei termini di validità dell’autocertificazione.

Pertanto, a far data dal 1 luglio 2012, tutti i datori di lavoro sprovvisti del Documento di Valutazione dei Rischi potrebbero incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (violazione dell’art. 29, comma 1 - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €).

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