martedì 5 marzo 2019

Impianti di Stoccaggio Rifiuti: Obbligo Redazione Piano di Emergenza Interno

Dal 4 dicembre 2018 i gestori di impianti di stoccaggio rifiuti sono tenuti a predisporre un piano di emergenza interna. Con la Legge 1° dicembre 2018, n. 132, è stato infatti convertito il testo del D.L. Sicurezza, introducendovi l’articolo 26-bis, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interno.

Tale adempimento è richiesto allo scopo di:

“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante“.

Tale piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale (compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.

In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di:
  • predisporre un piano di emergenza interna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019 o immediatamente dopo;
  • trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.

Il piano di Emergenza Esterna viene predisposto con l’obiettivo di limitare gli effetti dannosi che possono scaturire da un incidente rilevante. Tale piano viene redatto dal Prefetto d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, sulla base di tutte le informazioni utili trasmesse dal gestore.

venerdì 15 febbraio 2019

Obbligo di formazione addetti alla posa segnaletica stradale traffico veicolare, decreto 22 gennaio 2019 in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2019 il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Decreto che individua i criteri generali di sicurezza ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione i Gazzetta e revisionato almeno ogni tre anni. Il provvedimento è stato pubblicato per aggiornare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013” che viene abrogato. Si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012. Riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione inserite negli allegati I e I. Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (allegato I) interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”. I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, seguendo le disposizioni previste dal secondo allegato.

info :  gazzettaufficiale

mercoledì 20 maggio 2015

Chiarimenti sulla somministrazione di pesce crudo

Con la Nota n. 4579-P-17/02/2011, la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, facendo seguito a precedente analogo intervento dell’11 marzo 2009 (prot. n. 6709-P), ha chiarito alcuni aspetti relativi alla vendita e somministrazione di “preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi”. Com’è noto, la problematica è legata sia a preparazioni alimentari di origine orientale (sushi, sashimi), che da alcuni anni stanno riscuotendo un certo successo anche in Italia, sia ad alcuni piatti locali quali, per esempio, le acciughe o alici marinate con limone e aceto (dette “all’ammiraglia”) e “carpacci” di pesce crudo variamente conditi1. I chiarimenti seguono il lavoro del Comitato Interregionale per la Sicurezza Alimentare ed assumono la veste di vere e proprie “indicazioni operative”, applicabili, come affermato nella nota stessa, a tutti i prodotti della pesca, compresi quelli di acqua dolce. Si ricordi che l’Ordinanza Ministeriale del 12 maggio 1992, che si occupava del problema della prevenzione dell’anisakiasi prima ancora dell’emanazione DLgs n. 531/1992, elencava solamente alcune specie ittiche marine, all’epoca ritenute le più soggette all’infestazione tra quelle diffuse sui mercati2. Viene ribadito che i prodotti della pesca, in particolare in occasione delle operazioni di sfilettatura e affettatura, devono essere sottoposti ad esame visivo per verificare la presenza di parassiti, come previsto dall’Allegato II, Sezione I, Capitolo II, del Regolamento 2074/2005, nel rispetto di quanto richiesto dall’allegato III, sezione VIII, capitolo V, lettera D, del Regolamento 853/2004 (e riportato poi nelle linee-guida della Conferenza Stato-Regioni di cui al Provvedimento del 16 novembre 2006, al Capitolo V, Lettera D). Controllo che compete agli operatori del settore alimentare, anche nella fase di vendita al dettaglio comprendente, secondo l’Art. 3 del Regolamento 178/2002, l’attività di ristorazione. Tutti i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o quasi crudi, poiché non sottoposti ad un trattamento in grado di uccidere i parassiti eventualmente presenti nelle loro carni, devono obbligatoriamente essere trattati mediante congelamento per “l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo”. Tale “trattamento di bonifica preventiva” dev’essere effettuato sulla materia prima o sul prodotto finito.

I casi possibili

La nota ministeriale presenta i due casi che possono riguardare un esercizio di ristorazione che somministra prodotti della pesca crudi o praticamente crudi

1° caso – Utilizzo di prodotti della pesca già trattati: il ristoratore deve richiedere e conservare agli atti, per poterla esibire agli organi di controllo che la richiedessero, l’attestazione del trattamento rilasciata dal confezionatore; attestazione prevista dal Regolamento 853/2004 (Allegato III, Sezione VIII, Capitolo III, Lettera D, punto 3) per l’immissione sul mercato, “salvo qualora siano forniti al consumatore finale”.

2° caso – Utilizzo di prodotti della pesca freschi refrigerati: il ristoratore deve effettuare il trattamento di bonifica preventiva e fornire le “dovute garanzie, oggettivamente valutabili da parte dell’autorità competente”, di conformità ed efficacia, relativamente al raggiungimento e al mantenimento nel prodotto della temperatura di –20°C per almeno 24 ore. In questo caso, l’operatore deve:

  • effettuare preventivamente la no-tifica di variazione di attività (aggiornamento della registrazione dello stabilimento, ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 852/2004), dichiarando specificamente l’attività di trattamento di bonifica preventiva che intende intraprendere; in caso di nuova attività, la Denuncia di Inizio Attività dovrà comprendere la stessa dichiarazione con le previste modalità;
  • dotarsi di apparecchiatura per l’abbattimento della temperatura ad almeno –20°C, che secondo la nota ministeriale deve avere caratteristiche di idoneità (si ritiene che un’apparecchiatura debba essere idonea per quanto riguarda i requisiti igienico-sa-nitari e quelli tecnologici) e di proporzionalità (le dimensioni, cioè, dovranno essere adeguate rispetto alla mole di lavoro prevista); apparecchiatura che non può essere utilizzata promiscuamente per il trattamento di bonifica e per la conservazione di prodotti congelati, dato che tale circostanza non garantirebbe né la rapidità del congelamento dei prodotti sottoposti a trattamento, né il corretto mantenimento dei prodotti già congelati;
  • predisporre e adottare un’adeguata “procedura scritta finalizzata al controllo dei parassiti, basata sui principi del sistema HACCP”.

 

Procedure HACCP

Può essere utile qualche puntualizzazione sull’adozione delle procedure di autocontrollo, seguendo quanto espresso nella nota ministeriale. Innanzitutto, la procedura deve tener conto dell’apparecchiatura in uso, che dovrebbe essere (nell’ipotesi ottimale) un vero e proprio abbattitore di temperatura; ma potrebbe trattarsi anche di un frigorifero congelatore (tale ipotesi non viene esclusa), appositamente dedicato all’operazione, purché in grado di far raggiungere rapidamente al pesce la temperatura di –20°C; altro elemento di cui tenere conto è la pezzatura dei prodotti che si vogliono trattare, che influenza direttamente il tempo necessario per il raggiungimento al cuore del prodotto della temperatura prescritta; è importante anche considerare la specie di parassiti (in riferimento alle specie ittiche che si intendono trattare e ai cicli biologici dei parassiti stessi) e ai conseguenti tempi di trattamento necessari. Infatti, la durata del trattamento obbligatorio è di almeno 24 ore, da calcolarsi dal momento del raggiungimento della temperatura di –20°C in tutti i punti (“al cuore”) del prodotto, ma non è escluso che non siano necessari tempi maggiori in relazione a particolari parassiti, visto che la responsabilità di garanzia della sicurezza alimentare è comunque dell’OSA, che dev’essere in grado di dimostrare l’adeguatezza del trattamento.

Il CCP (punto critico di controllo) del processo può essere considerato la fase di acquisto della materia prima, che può sottendere il pericolo di presenza di parassiti nella massa muscolare del pesce; le modalità di controllo del rischio connesso (azione preventiva) sono identificabili nel controllo visivo e nel trattamento di bonifica preventiva sopra descritto, con due limiti critici che si intrecciano tra loro: il valore di temperatura (–20°C) e il tempo di durata (24 ore).

La registrazione dei dati di monitoraggio deve prevedere:

  • quantità di prodotto trattato;
  • pezzatura dello stesso;
  • temperature e tempi di trattamento;
  • data di consumo o vendita (per consentire le opportune verifiche all’Autorità Competente).

Le registrazioni devono essere conservate agli atti per poter essere esibite agli organi di controllo. Si ritiene che del divieto relativo al ricongelamento del prodotto bonificato una volta decongelato, espressamente ribadito nella nota ministeriale, debba essere utilmente data notizia nelle procedure, costituendo un elemento di assunzione di responsabilità da parte dell’OSA.

Informazione al consumatore

Dato che il trattamento è volto alla tutela della salute del consumatore, la nota ministeriale afferma che “per corretta informazione sul trattamento può essere utilizzata la dicitura: “conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VII, Capitolo 3, Lettera D, Punto 3”. Nessun obbligo, quindi, essendo lasciata tale indicazione alla discrezionalità dell’operatore (“può”). Del resto, lo stesso Regolamento 853/2004, come sopra evidenziato, esclude dall’obbligo di attestazione sul trattamento la fase di vendita al consumatore finale. Resta da chiarire se sia da indicare sul menù che il prodotto, al momento della somministrazione, è decongelato. Si ritiene che tale indicazione non sia obbligatoria, dato che:

  • il prodotto è stato acquistato fresco e quindi non si tratta di frode merceologica;
  • il trattamento, se correttamente eseguito, non ha lo scopo di prolungare la durata commerciale del prodotto;
  • il trattamento è obbligatorio per legge a tutela della salute del consumatore ed è effettuato con procedure ed apparecchiature che non dovrebbero modificare sensibilmente le caratteristiche dell’alimento bensì garantirne la salubrità.

Tuttavia, la reiterata mancanza di chiare indicazioni in merito da parte degli organi competenti può generare incertezza negli OSA e differenze di interpretazione da parte degli stessi organi di controllo.

 

Sanzioni

  • Vendita o somministrazione di alimenti invasi da parassiti: violazione dell’art. 5, Lettera d), della Legge 30 aprile 1962 n. 283, punita dall’art. 6 della stessa legge (arresto fino ad un anno e l’ammenda da Ä 30,00 ad Ä 30.987,00)3.
  • Vendita o somministrazione di alimenti invasi da parassiti patogeni per l’uomo e quindi pericolosi per la salute pubblica: violazione dell’art. 444 del C.P. (reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a Ä 51,00, con riduzione della pena da un terzo a un sesto nell’ipotesi colposa). In entrambi i casi, sequestro penale della derrata4.
  • Somministrazione di pesce crudo non sottoposto al trattamento del congelamento: violazione dell’art. 4, Par. II, del Regolamento (CE) n. 852/2004, in riferimento al mancato rispetto dei requisiti relativi ai parassiti di cui all’Allegato III, Sezione VIII, Capitolo III, Lettera D, del Regolamento (CE) n. 853/2004, sanzionata dall’art. 6, Comma 5, del Decreto Legislativo n. 193/2007 (sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 1.000,00 ad Ä 6.000,00; in misura ridotta Ä 2.000,00, da pagare entro 60 giorni). Sequestro amministrativo della derrata4.
  • Omissione della notifica per la registrazione dell’attività di trattamento di bonifica preventiva: violazione dell’art. 6, Comma 2, primo capoverso, del Regolamento (CE) n. 852/2004, sanzionato dall’art. 6, Comma 3 (sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 1.500,00 ad Ä 9.000,00, in misura ridotta Ä 3.000,00).
  • Omissione della notifica di va-riazione di attività per l’aggiornamento della registrazione con inseri-mento dell’attività di trattamento di bonifica preventiva: violazione dell’art. 6, Comma 2, secondo capoverso, del Regolamento (CE) n. 852/2004, sanzionato dall’art. 6, Comma 3 (sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 500,00 ad Ä 3.000,00, in misura ridotta Ä 1.000,00).
  • Mancata predisposizione di procedure basate sul sistema HACCP: violazione dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004, sanzionata dall’art. 6, Comma 6, del DLgs n. 193/2007 (sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 1.000,00 ad Ä 6.000,00, in misura ridotta Ä 2.000,00).
  • Inadeguatezza delle procedure basate sul sistema HACCP: violazione dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004, sanzionata dall’art. 6, Comma 7, del DLgs n. 193/2007 (prescrizione con assegnazione di un congruo termine per la modifica e, in caso di inadempienza, sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 1.000,00 a Ä 6.000,00, in misura ridotta Ä 2.000,00).
  • Mancata o scorretta attuazione delle procedure basate sul sistema HACCP: violazione dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 852/2004, sanzionata dall’art. 6, Comma 8, del DLgs. n. 193/2007 (sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 1.000,00 a Ä 6.000,00, in misura ridotta Ä 2.000,00).

Conclusioni

Da molti anni viene posta attenzione sul problema del consumo di pesce crudo, con un progressivo aumento di consapevolezza negli operatori, negli organi di controllo e nei consumatori. La responsabilizzazione degli OSA è indispensabile, costituendo la chiave per una moderna ed efficace prevenzione nel settore alimentare. Tuttavia, gli organi di controllo ufficiale dovrebbero essere in grado di raggiungere tutte le attività di ristorazione, non solo per punire gli inadempienti ma anche, e soprattutto, per informare adeguatamente gli operatori degli obblighi previsti a loro carico e delle loro motivazioni. Un ruolo importante di informazione e formazione può essere svolto dalle associazioni di categoria dei rivenditori di prodotti della pesca e dei ristoratori. Una campagna informativa sarebbe utile anche nei confronti dei consumatori, perché questi possano effettuare acquisti consapevoli e gestire il rischio connesso alla presenza di parassiti anche nelle preparazioni alimentari a livello domestico.

 

venerdì 10 aprile 2015

Somministrazione transnazionale lavoro, “contratti rumeni”, circolare Ministero del Lavoro

Contratti rumeni, vigilanza e contrasto comportamenti irregolari e uso di servizi che non rispettano la normativa in materia italiana ed europea. Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota che riporta in allegato la circolare 14 del 9 aprile 2015 Somministrazione trasnazionale di lavoro, attività di vigilanza e campagna informative e indicazioni operativeattraverso la quale sono state inviate indicazioni operative alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e quindi informazioni ai sindacati, alle associazioni imprenditoriali, alle agenzie di somministrazione in merito ai comportamenti sanzionabili

Il documento del quale è mittente la Direzione generale per l’attività ispettiva, intende segnalare il rischio, nei rapporti di lavoro, di incorrere in sanzioni qualora si intenda avvalersi dei servizi di agenzie di somministrazione di altri Stati Ue che “propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di lavoratori interinali con contratto rumeno, assicurando una maggiore flessibilità e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.)”.

Il Ministero evidenza come tali annunci riportino informazioni in contrasto con la disciplina italiana ed europea riguardante il distacco transnazionale e come quindi di conseguenza il ricorso ai servizi enunciati possa dar luogo a sanzioni.

La circolare si sofferma su quindi in maniera dettaglia su aspetti riguardanti le tutele economico-normative nella somministrazione transazionale del lavoro, il rispetto delle agenzie di altri Stati Membri della disciplina prevista per le agenzie italiane (D.Lgs. n. 276/2003), diritto del lavoro interinale, la responsabilità solidale e procede quindi nell’elencare leggi italiane ed europee a tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, del trattamento economico e delle condizioni di lavoro.

La direttiva 2014/67/UE, la 2008/104/Ce, Dlgs 124/2004, Dlgs 66/2003, fino alla 96/71/CE recepita con Dlgs 72/2000 che indica come per i lavoratori distaccati sia doverosa l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa. Ovvero in questo caso dalla contrattazione collettiva italiana che ha quindi valore in merito a lavoro e riposo, ferie, tariffe, salute e sicurezza sul lavoro, discriminazione tra uomo e donna, cessione temporanea di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione.

“In altri termini, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è dunque sancita e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normative che per quelli retributi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore”.

giovedì 26 marzo 2015

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE E PATENTINO ATTREZZATURE

Nel decreto “mille proroghe” è stata confermata  la proroga al 31 dicembre 2015 per l’entrata in vigore della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada, con precedenza per le macchine agricole immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Nel “mille proroghe” è stata inoltre inserita la proroga al 31 dicembre 2015 per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso delle attrezzature (cd. Patentino attrezzature).

Si sottolineano i punti di maggior importanza contenuti nel decreto:

  1. categoria di attrezzature a cui si riferisce la proroga: “il differimento al 31 dicembre 2015 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (ovvero tutte le attrezzature dell’Accordo: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra);
  2. lavoratori in possesso di esperienza: l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta ora al 31 dicembre 2015, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017;
  3. lavoratori già incaricati: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 sono incaricati dell’uso delle attrezzature (come definite al punto 1), che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione (come definite al punto 4), devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017;
  4. lavoratori in possesso di formazione: sempre per le attrezzature (come definite al punto 1), sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell’Accordo. Per le ultime due fattispecie appena richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è necessaria l’integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall’entrata in vigore (31/12/2017).

mercoledì 25 marzo 2015

ASCENSORI IN ESERCIZIO PUBBLICO, MANUTENZIONI, VERIFICHE E PROVE PERIODICHE DAL D.M. 9 MARZO 2015

La manutenzione è il titolo dell’art. 4 del Dm 9 marzo 2015 sugli ascensori a esercizio pubblico, per la cui buona conservazione e regolare funzionamento deve essere eseguita, appunto, un’attività di manutenzione che va a affidata:

  • “a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del Dpr 1767/1951;
  • a ditta abilitata ai sensi della L. 46/1990 , che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato”.

Delle verifiche e prove periodiche agli impianti si occupa, invece, l’art. 5 del Dm. La loro esecuzione è diretta ad accertare:

a) il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto;
b) l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.

Così, ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell’esercizio, deve effettuare una o più corse di prova a vuoto. E almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell’esercizio sottopone l’impianto ai controlli e alle prove previste delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008**. I risultati dei controlli e delle prove vanno inseriti nel libretto dell’ascensore, sottoscritti sia dal manutentore che dal Responsabile dell’esercizio.

martedì 24 marzo 2015

Impianti di Stoccaggio Rifiuti: Obbligo Redazione Piano di Emergenza Interno

Dal  4 dicembre 2018  i gestori di  impianti di stoccaggio rifiuti sono tenuti a predisporre un piano di emergenza interna. Con la Legge ...